IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista  la  legge  8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della
Marina militare, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n.
412,  recante  approvazione  dello  statuto  dell'Accademia navale, e
successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sull'istruzione universitaria,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che approva, tra
l'altro,  le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed
ai  diplomi  che  sono  rilasciati dalle universita' e dagli istituti
universitari;
  Vista  la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente le norme per il
riconoscimento  della  validita' degli studi compiuti dagli ufficiali
in  servizio  permanente  della  Marina  e dell'Aeronautica militare,
nonche'  della  Guardia  di finanza, presso le rispettive accademie e
scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e
di laurea di talune facolta' universitarie;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 17 aprile 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 agosto 1997;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di  concerto  con i
Ministri  del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
della   pubblica   istruzione  e  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica  e  tecnologica  e  per la funzione pubblica e gli affari
regionali;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Capo I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1
                               Compiti

  1.  L'Accademia  navale  e' un istituto di formazione militare, con
sede a Livorno, che provvede:
    a)  all'istruzione  di  base  ed  all'educazione  dei giovani che
aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della
Marina militare;
    b) all'istruzione professionale ed all'educazione dei giovani che
chiedono   di   compiere  il  servizio  militare  come  ufficiali  di
complemento della Marina militare;
    c)  al  perfezionamento  dell'istruzione  professionale  e navale
degli ufficiali della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi
armati dello Stato;
    d)  all'istruzione  integrativa  professionale  ed  eticomilitare
degli  ufficiali  dei  vari  Corpi  direttamente reclutati a mezzo di
pubblico concorso o di concorso interno.
  2.  L'Accademia  navale  partecipa  inoltre, compatibilmente con le
primarie  esigenze  didattiche, ad attivita' di studio e di ricerca a
livello   universitario  nei  settori  della  cultura  di  preminente
interesse della Marina militare.
 
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.