IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, recante ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1953, n. 412, recante approvazione dello statuto dell'Accademia navale, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, che approva, tra l'altro, le tabelle relative agli insegnamenti propri alle lauree ed ai diplomi che sono rilasciati dalle universita' e dagli istituti universitari; Vista la legge 27 maggio 1991, n. 168, concernente le norme per il riconoscimento della validita' degli studi compiuti dagli ufficiali in servizio permanente della Marina e dell'Aeronautica militare, nonche' della Guardia di finanza, presso le rispettive accademie e scuola di applicazione, ai fini dell'ammissione ai corsi di diploma e di laurea di talune facolta' universitarie; Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997; Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente regolamento: Capo I Disposizioni generali Art. 1 Compiti 1. L'Accademia navale e' un istituto di formazione militare, con sede a Livorno, che provvede: a) all'istruzione di base ed all'educazione dei giovani che aspirano a diventare ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare; b) all'istruzione professionale ed all'educazione dei giovani che chiedono di compiere il servizio militare come ufficiali di complemento della Marina militare; c) al perfezionamento dell'istruzione professionale e navale degli ufficiali della Marina militare e di altre Forze armate e Corpi armati dello Stato; d) all'istruzione integrativa professionale ed eticomilitare degli ufficiali dei vari Corpi direttamente reclutati a mezzo di pubblico concorso o di concorso interno. 2. L'Accademia navale partecipa inoltre, compatibilmente con le primarie esigenze didattiche, ad attivita' di studio e di ricerca a livello universitario nei settori della cultura di preminente interesse della Marina militare.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.